{"id":18094,"date":"2017-10-24T15:02:59","date_gmt":"2017-10-24T13:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.carnico.it\/blog\/?p=18094"},"modified":"2017-10-24T15:02:59","modified_gmt":"2017-10-24T13:02:59","slug":"mobilieri-sutrio-assoluzione-piena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/2017\/10\/24\/mobilieri-sutrio-assoluzione-piena\/","title":{"rendered":"MOBILIERI SUTRIO. ASSOLUZIONE PIENA"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.carnico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Logo-Mobilieri.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-18095 alignleft\" src=\"https:\/\/www.carnico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Logo-Mobilieri.jpg\" alt=\"\" width=\"213\" height=\"143\" srcset=\"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Logo-Mobilieri.jpg 460w, https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Logo-Mobilieri-450x302.jpg 450w, https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Logo-Mobilieri-300x202.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 213px) 100vw, 213px\" \/><\/a>In riferimento alla gara Mobilieri-Tarvisio del Campionato Giovanissimi, riportiamo integralmente le decisioni del Tribunale Federale Territoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall\u2019avv. Silvio Franceschinis (Presidente e relatore), dall\u2019avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dal rag. Edoardo Epifani, (componente\u00a0effettivo) alla presenza dell\u2019avv. Luca De Pauli (componente supplente non consultato ai fini della\u00a0decisione), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del<br \/>\nrappresentante dell\u2019A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 12.10.2017 ha\u00a0assunto all\u2019unanimit\u00e0 la seguente decisione:\u00a0<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>1T\/2017-18 DEFERIMENTO formulato dal sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti\u00a0della ASD MOBILIERI SUTRIO.<\/strong><br \/>\nIl Procuratore Federale Interregionale, con raccomandata dd. 28.07.2017, prot. 986\/920pfi.16-17MB\/GR\/pp, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale la societ\u00e0 ASD MOBILIERI\u00a0SUTRIO per rispondere <em>\u201ca titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva di cui all\u2019art. 4 comma 2 CGS in\u00a0relazione a quanto previsto dall\u2019art. 11 punto 3 dello stesso Codice, in conseguenza del\u00a0comportamento discriminatorio posto in essere dai suoi sostenitori durante la gara di campionato\u00a0Carnico Giovanissimi del 30.10.2016 mediante le espressioni \u201c10 sei un negro di merda, 10 sei un\u00a0figlio di puttana, 10 tornatene sotto l\u2019Equador e continua a mangiar banane, 10 sei uguale a\u00a0Balotelli cio\u00e8 una grande testa di cazzo, inequivocabilmente indirizzate al calciatore di colore\u00a0dell\u2019ASD Tarvisio<\/em> XY\u201d (le iniziali XY sono di fantasia, a tutela della privacy del calciatore offeso minorenne).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>La convocazione\u00a0<\/strong>. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli\u00a0interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio\u00a0fissata per la riunione del 12.10.2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Il dibattimento.<\/strong> All&#8217;udienza del 12.10.2017 dinanzi al T.F.T. \u00e8 comparso il Sostituto Procuratore\u00a0dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale, nonch\u00e9 il sig. Di Lena,\u00a0Presidente della societ\u00e0 deferita.<br \/>\n<strong>Le conclusioni<\/strong> Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilit\u00e0 della deferita,\u00a0concludeva formulando la richiesta della sanzione dell\u2019ammenda di \u20ac 1.200,00 (milleduecento\/00)\u00a0oltre all\u2019obbligo di disputare due gare a porte chiuse nel campionato di competenza.\u00a0Il Presidente sig. Carlo Di Lena concludeva chiedendo il proscioglimento della sua societ\u00e0 da<br \/>\nqualsiasi addebito.<br \/>\n<strong>\u00a0La motivazione.<\/strong> Data la netta distinzione tra Giudici Sportivi e Giudici Federali, attuata dal Codice\u00a0di Giustizia CONI e dal CGS FIGC, preliminarmente il TFT FVG si pone d\u2019ufficio il problema della\u00a0propria<strong> competenza funzionale<\/strong> a giudicare il caso, giusta il combinato disposto dall\u2019art. 29 CGS\u00a0FIGC (che al comma 2, conferisce la materia alla competenza del Giudice Sportivo, che \u00e8\u00a0chiamato a decidere <em>\u201csulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei<\/em> <em>mezzi di prova di cui\u00a0Pag. del 7 Comunicato n. 34 all\u2019art. 35\u201d,<\/em> e non del Giudice Federale quale \u00e8 il Tribunale Federale Territoriale FVG) e dell\u2019art. 35<br \/>\nCGS FIGC (che al comma 2.1 dispone: <em>I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori\u00a0delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi\u00a0e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice Sportivo entro le<\/em><br \/>\n<em>ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara)<\/em>.\u00a0Il TFT FVG, per approfondire la propria analisi, guarda all\u2019Art. 25 CGS CONI rubricato competenza dei Giudici Federali, il quale dispone che<em> \u201cIl Tribunale Federale giudica in primo grado<\/em><br \/>\n<em>su tutti i fatti rilevanti per l\u2019ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato n\u00e9\u00a0risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi<\/em> <em>nazionali o territoriali\u201d.<\/em> Manca nel\u00a0CGS FIGC una esplicita norma che disponga in (questi) termini residuali la competenza del\u00a0Giudice Federale (restando tanto generica la formulazione di cui all\u2019art. 30 co. 3 CGS: <em>\u201cI Tribunali\u00a0federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento\u00a0del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale\u201d<\/em> in quanto riferito ad\u00a0ogni \u201cazione disciplinare nei confronti di tesserati ex art. 32 ter CGS FIGC), ma il TFT FVG la\u00a0ritiene richiamata nell\u2019Ordinamento FIGC dall\u2019art. 1 CGS FIGC al comma 2 per cui <em>\u201cPer tutto<\/em><br \/>\n<em>quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice<\/em> <em>della giustizia\u00a0sportiva emanato dal CONI\u201d.<\/em>\u00a0Nel caso concreto, la vicenda non ha potuto essere affrontata dal Giudice Sportivo per il semplice\u00a0fatto che il direttore di gara non ne ha fatto cenno a referto, mentre n\u00e9 la Procura federale n\u00e9 un<br \/>\ncommissario di campo, che non risulta essere stato designato per l\u2019occasione, hanno trasmesso al\u00a0Giudice Sportivo un rapporto sul caso \u201centro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla\u00a0gara\u201d (cfr art. 35 co. 2 CGS FIGC).\u00a0Dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al Giudice Sportivo, quindi, parrebbe<br \/>\n\u201cscattare\u201d automatica la competenza residuale del Tribunale Federale su deferimento della\u00a0Procura Federale, che ne ha avuto notizia da un esposto della societ\u00e0 avversaria.\u00a0Osserva per\u00f2 il TFT FVG che questa impostazione andrebbe a sanare la decadenza della Procura\u00a0Federale per non aver segnalato il fatto (al GST) <strong>\u201centro le ore 14:00 del giorno feriale successivo\u00a0alla gara\u201d,<\/strong> il che confligge con i principi del Giusto Processo.\u00a0Infatti non possiamo dimenticare che la Procura Federale avanti ai Giudici Federali \u00e8 \u201cparte\u201d a tutti\u00a0gli effetti, una \u201cparte\u201d che \u201crisulterebbe\u201d favorita in questo caso in quanto alla sua controparte non\u00a0sarebbe mai stato possibile sanare una decadenza in cui fosse incorsa avanti ai Giudici Sportivi:\u00a0cfr Art. 36 co. 7 CGS FIGC, per cui <em>\u201cCon il reclamo di seconda istanza non si possono sanare\u00a0irregolarit\u00e0 procedurali che hanno reso<\/em> <em>inammissibile il reclamo davanti all\u2019Organo di prima\u00a0istanza\u201d.\u00a0<\/em>Il TFT FVG non pu\u00f2 che denunciare questa incoerenza del Codice e ritenere che l\u2019interpretazione<br \/>\ncorretta non possa sanare la decadenza di una \u201cparte\u201d. Sar\u00e0 il Legislatore Sportivo chiamato a\u00a0coordinare adeguatamente la normativa che, come interpretata, andrebbe a violare l\u2019art. 2 co. 2\u00a0CGS CONI: <em>Il processo sportivo attua i principi della <strong>parit\u00e0 delle parti,<\/strong> del contraddittorio e gli altri<\/em><br \/>\n<em>principi del <strong>giusto processo.<\/strong><\/em>\u00a0Dopo aver evidenziato la intervenuta <strong>decadenza<\/strong> <strong>della Procura Federale<\/strong> nel segnalare il fatto al\u00a0GST e i conseguenti concreti dubbi sulla ritualit\u00e0 del deferimento al TFT, procedendo comunque\u00a0oltre per il principio della \u201cragione pi\u00f9 liquida\u201d, che permette di respingere il deferimento sull\u2019analisi\u00a0di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre\u00a0secondo l\u2019ordine logico di una pronuncia (previsto dall\u2019art. 276 cpc), il TFT FVG deve ribadire che\u00a0l\u2019art. 35 CGS comma 2 specificamente dispone in ordine alle intemperanze del pubblico, dettando\u00a0quali siano le regole del giudizio: \u201c2.1.<strong> I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori\u00a0delle squadre si svolgono (1) sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, (2) degli eventuali\u00a0supplementi e (3) delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo\u00a0eventualmente<\/strong> designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni\u2026\u201d, il che d\u00e0 una\u00a0graduazione alla portata probatoria dell\u2019istruttoria.\u00a0Preso atto che il referto arbitrale non fa cenno del fatto addebitato ai tifosi della societ\u00e0 deferita, il\u00a0TFT FVG deve dare in primis un significato a tale silenzio (1.<em> <strong>sulla base del rapporto degli\u00a0ufficiali di gara<\/strong>)<\/em> per poi dare un significato alla verbalizzazione resa dal direttore di gara\u00a0Pag. del 8 Comunicato n. 34\u00a0all\u2019incaricato della Procura Federale, da intendersi quale supplemento di rapporto (<em><strong>2. degli\u00a0eventuali supplementi),<\/strong><\/em> per infine cogliere (3) la pur tardiva relazione della Procura federale.\u00a0Ebbene, a referto il Direttore di Gara ha verbalizzato che la condotta del pubblico \u00e8 stata <em>\u201cnormale,\u00a0nulla da segnalare\u201d<\/em>. Interrogato dal collaboratore della Procura Federale, il Direttore di gara ha\u00a0dichiarato di aver percepito l\u2019espressione <em>\u201c10 sei<\/em> <em>eguale a Balotelli\u201d,<\/em> nonch\u00e9 quella di\u201c<em>mangiabanane\u201d,<\/em> entrambe dirette inequivocabilmente a XY, ma l\u2019arbitro ha immediatamente\u00a0voluto puntualizzare tale dichiarazione affermando: <em>\u201cRicordo di aver ammonito XY r\u00a0comportamento<\/em> <em>antisportivo \u2026 ho ritenuto che i fatti sopra riportati non meritassero di essere\u00a0annotati sul referto\u201d. <\/em>Ed effettivamente risulta agli atti che il calciatore numero 10 abbia tenuto una\u00a0condotta \u201cparticolare\u201d che ha dato spunto a una polemica con il pubblico, e risulta anche che il\u00a0calciatore in questione abbia addirittura direttamente dialogato con il pubblico.\u00a0Dovendo dare significato alla descrizione resa dall\u2019arbitro, cos\u00ec, il concetto di <em>\u201cnormalit\u00e0\u201d<\/em> della\u00a0condotta del pubblico va riportata ad una <em>\u201cnormale\u201d<\/em> reazione degli spettatori alla condotta<br \/>\nantisportiva del calciatore in oggetto. Una condotta che, proprio perch\u00e9 \u201cnormale\u201d, l\u2019arbitro ha\u00a0ritenuto di non riportare. Sintomatico diventa in proposito proprio lo stesso richiamo fatto dal\u00a0pubblico al calciatore Balotelli, calciatore di enorme talento che per\u00f2 viene ricordato, pi\u00f9 che per le<br \/>\nsue giocate, per l\u2019interrogativo \u201cWhy always me?\u201d esibito su una maglietta allorch\u00e9 giocava nella vPremier League, quasi a chiedersi il perch\u00e9 dell&#8217;inesplicabile sua compulsione verso atteggiamenti\u00a0che escono dal sistema. Balotelli veniva \u201cbeccato\u201d dal pubblico non perch\u00e9 nero (o non solo\u00a0perch\u00e9 nero), ma per le sue condotte eccentriche.\u00a0Non attendibili, perch\u00e9 non spontanee ed evidentemente preordinate, appaiono le affermazioni fotocopia\u00a0rese al collaboratore della Procura Federale dai calciatori e dirigenti della societ\u00e0 ASD<br \/>\nTarvisio che hanno dato la loro (non richiesta) interpretazione sul perch\u00e9 il pubblico abbia\u00a0\u201cbeccato\u201d proprio il numero 10, nero come nero \u00e8 altro giocatore che ha partecipato alla medesima\u00a0gara ma che non ha subito la medesima violenza verbale: \u00e8 manifestamente privo di pregio\u00a0affermare, come affermano, che il primo si sia attirato le espressioni infamanti solo perch\u00e9 si\u00a0esibiva nel gioco in attacco mentre l\u2019altro sia andato esente perch\u00e9 meno visibile giocando in<br \/>\ndifesa. Una condotta spontaneamente discriminatoria verso la razza diversa non avrebbe salvato\u00a0l\u2019altro calciatore di colore, n\u00e9 gli altri calciatori <em>\u201cdi varie etnie\u201d<\/em> che giocano nella ASD Tarvisio. Vero\u00a0\u00e8 che il calciatore offeso \u00e8 stato preso di mira per le sue condotte.\u00a0Per questo motivo il TFT ritiene che correttamente il direttore di gara abbia ritenuto <em>\u201cnormale\u201d<\/em> che il\u00a0pubblico si sia infervorato contro il calciatore numero 10: per la sua condotta antisportiva e per\u00a0aver dialogato con il pubblico stesso, non per il colore della sua pelle.\u00a0Non \u00e8 <em>\u201cnormale\u201d,<\/em> invece, che un balordo tra il pubblico abbia etichettato il giovane calciatore in\u00a0questione come \u201c<em>mangiabanane\u201d.<\/em>\u00a0Non \u00e8 \u201c<em>normale\u201d,<\/em> perch\u00e9 un essere civile, un uomo degno di tale nome, \u201c<em>di norma\u201d<\/em> ha la capacit\u00e0\u00a0di accorgersi che sta apostrofando in modo n\u00e9 simpatico n\u00e9 originale, ma odioso, violento e\u00a0becero, un ragazzino nella sua adolescenza.Questo fatto va censurato con forza.\u00a0Nel concreto della ipotesi portata alla attenzione del TFT FVG, per\u00f2, l\u2019artefice dell\u2019espressione non\u00a0potr\u00e0 essere condannato \u201c<em>direttamente\u201d<\/em> nell\u2019ambito del nostro Ordinamento sportivo, di cui non fa\u00a0personalmente parte restandone mero (ed indesiderato) spettatore. Invero solo l\u2019Ordinamento\u00a0Statale avrebbe modo di impedirgli per il futuro, da subito, di assistere a manifestazioni sportive.\u00a0Ma per come si sono svolti i fatti, il suo gesto non potr\u00e0 essere censurato in sede sportiva neppure\u00a0mediante l\u2019addebito per responsabilit\u00e0 \u201coggettiva\u201d alla societ\u00e0, giacch\u00e9 le norme federali non lo\u00a0permettono: art. 11 co. 3 CGS FIGC: <em>\u201cLe societ\u00e0 sono responsabili per l\u2019introduzione o l\u2019esibizione\u00a0negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili,\u00a0recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altres\u00ec <strong>responsabili per cori, grida e ogni altra\u00a0manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di descriminazione&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0Ebbene, tutte le dichiarazioni hanno ricordato che sugli spalti c\u2019era una cinquantina di persone.\u00a0Tutti coloro, di una societ\u00e0 e dell\u2019altra, che erano in panchina, distante circa 70\/80 metri dagli\u00a0spalti, dall\u2019altra parte del campo di gioco, non hanno percepito il contenuto di quelle espressioni,\u00a0che \u00e8 stato colto solo in campo dai calciatori e dall\u2019arbitro.\u00a0Pag. del 9 Comunicato n. 34\u00a0Il calciatore interessato ha riferito che le espressioni provenissero da un gruppo di 10\/15 persone;\u00a0un suo compagno di squadra ha precisato che quelle grida provenivano da un gruppetto di cui la\u00a0voce di \u201cuno\u201d di loro <em>era inconfondibile.<\/em> Anche la madre di un calciatore dell\u2019ASD Tarvisio, pur non\u00a0tesserata, ha voluto rendere la sua dichiarazione, ed ha precisato di aver visto e sentito \u201c<em>una\u201d<\/em>\u00a0persona che gridava come un ossesso nel gruppetto di una decina; la deposizione continua\u00a0portando agli atti che lo stesso calciatore offeso ha saputo individuare <em>\u201cla\u201d persona che lo aveva\u00a0insultato<\/em>, tant\u2019\u00e8 che a fine gara \u00e8 andato a chiedere ragione, rispondendo al suo offensore per le\u00a0rime; secondo un altro calciatore della ASD Tarvisio, le grida sono uscite da 2\/3 persone.\u00a0Non si \u00e8 trattato, quindi, di cori, ma di grida inconsulte di uno o due balordi, che hanno dato luogo\u00a0ad una espressione di dimensione limitata nel numero e nello spazio. La percezione reale del\u00a0fenomeno, quindi, \u00e8 rimasta veramente molto ridotta, indirizzata in una polemica verbale tra uno o\u00a0due spettatori e uno dei calciatori, volta a contestare le sue condotte antipatiche e antisportive. \u00c8\u00a0esplosa in un indegno \u201cmangiabanane\u201d, e in qualche altra espressione dello stesso indirizzo, che\u00a0segnano quale sia il livello della capacit\u00e0 intellettiva dell\u2019autore, ma tali grida, <strong>per dimensione e\u00a0percezione reale del fenomeno<\/strong>, non sono inquadrabili tra le condotte che l\u2019Ordinamento sportivo\u00a0intende sanzionare come \u201csignificativa\u201d <em>espressione di discriminazione&#8221;<\/em> Se l\u2019istruttoria avesse dato\u00a0un esito di percezione pi\u00f9 rilevante della manifestazione di discriminazione, il TFT vuole ricordare,\u00a0la sanzione \u201cminima\u201d per la societ\u00e0 sarebbe stata a rigor di regolamento la ammenda di 1.000\u00a0euro.<br \/>\nConcludendo, il TFT FVG seriamente dubita della propria competenza a decidere la presente\u00a0vertenza, ritenendo di poter affermare la competenza del GST (che avrebbe dovuto scattare a\u00a0fronte di una tempestiva relazione della Procura Federale) e in ogni caso ritiene che l\u2019Ordinamento\u00a0Federale non preveda una sanzione per il fatto descritto agli atti, che (come detto) pu\u00f2\u00a0eventualmente trovare risposta \u201cdiretta\u201d unicamente da un Organo Statale, nell\u2019ambito<br \/>\ndell\u2019Ordinamento statale.<br \/>\n<strong> \u00a0P.Q.M.\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>Il T.F.T. \u2013 FVG:<\/strong><br \/>\n&#8211; dichiara infondato il deferimento in oggetto e manda assolta la societ\u00e0 A.S.D. MOBILIERI\u00a0SUTRIO.\u00a0Ai sensi dell\u2019art. 35\/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di\u00a0comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle<br \/>\nparti a norma dell\u2019art. 38\/8 C.G.S.<br \/>\nf.to il Presidente e Relatore<br \/>\nAvv. Silvio Franceschinis<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In riferimento alla gara Mobilieri-Tarvisio del Campionato Giovanissimi, riportiamo integralmente le decisioni del Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall\u2019avv. Silvio Franceschinis (Presidente e relatore), dall\u2019avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dal rag. Edoardo Epifani, (componente\u00a0effettivo) alla presenza dell\u2019avv. Luca De Pauli (componente supplente non consultato ai fini della\u00a0decisione), con la partecipazione, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-18094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-carnico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18094"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18094\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18096,"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18094\/revisions\/18096"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/2018.carnico.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}